CAPO PRIMO
Costituzione – sede – scopi e mezzi della Fondazione
Articolo 1
È costituita una Fondazione di diritto privato denominata “Casa delle Regioni del Mediterraneo”.
La Fondazione, che fissa la propria sede a Roma, attualmente in via Aurelia Antica, 164 Villa Piccolomini, opera in ambito regionale e nazionale avendo quale territorio di riferimento l’intera area territoriale del Mediterraneo e può costituire sedi locali, delegazioni e uffici nel territorio regionale e nel resto dell’Italia.
La Fondazione agisce in totale assenza di alcun scopo di lucro, è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.
Articolo 2
La Fondazione persegue i seguenti scopi e compiti istituzionali di interesse e utilità collettiva e sociale:
1. associare alle proprie attività le altre regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo;
2. intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco con associazioni, enti e organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee;
Articolo 3
La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, può in particolare e in maniera assolutamente non esaustiva:
a) promuovere e realizzare, direttamente o anche avvalendosi degli altri enti e organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della Fondazione, programmi di attività, iniziative, interventi, studi, ricerche e attività editoriali idonei a rafforzare i diritti di cittadinanza e di partecipazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;
b) istituire, anche avvalendosi delle università e dei centri di ricerca aventi sede nel territorio regionale, un centro servizi e studi sul Mediterraneo in grado di fornire alle regioni italiane e straniere aderenti alla Fondazione, consulenza e assistenza tecnica in ordine alla progettazione, alla valutazione e all’analisi di fattibilità di singoli programmi e studi posti in essere dagli aderenti in forma singola o associata;
c) svolgere programmi e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti agli operatori delle regioni e delle altre comunità locali del Mediterraneo, anche mediante la realizzazione di scambi culturali e altre iniziative di cooperazione culturale e scientifica.
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con Istituzioni, enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale e internazionale, nonché con fondazioni bancarie e altri organismi pubblici e privati.
Nell’ambito e in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa la costituzione o la partecipazione a consorzi e ad altri organismi con altre persone giuridiche.
Articolo 4
La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con il suo patrimonio costituito da:
· il patrimonio fondazionale
· le quote sociali
· le elargizioni dei benefattori
· le donazioni o i lasciti coerenti con i fini statutari
· i contributi, i finanziamenti e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi dell’Osservatiorio,
· ogni altro ricavato derivante da attività di raccolta fondi e sottoscrizioni, nonché dall’esercizio delle attività previste dall’articolo 3 dello Statuto.
In relazione alle donazioni, eredità e legati, è il Consiglio di Amministrazione a decidere sull’opportunità dell’accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati esclusivamente con beneficio d’inventario.
CAPO SECONDO
Dei soci
Articolo 5
I soci si distinguono in Fondatori, Istituzionali, Sostenitori e Onorari
Articolo 6
E' socio fondatore la Regione Lazio
Articolo 7
Sono soci istituzionali le regioni e le comunità locali italiane e straniere, che abbiano contribuito alla nascita dell’Osservatorio o che vi aderiscano e che in ogni caso intendano sostenerla o contribuiscano in via continuativa al raggiungimento delle finalità istituzionali in virtù della loro rappresentatività mediante attività e servizi, assumendo il relativo onere finanziario fissato annualmente dall’assemblea dei Soci. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro ammissione.
Articolo 8
I soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi cittadinanza o nazionalità anche diversa da quella italiana che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi dello stesso mediante contributi in denaro , annuali e pluriennali, con le modalità e in misura e in misura non inferiore a quella stabilita, anche con cadenza annuale, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i requisiti per l’ammissione dei soci sostenitori, deliberando in merito alla loro nomina. La qualifica di socio sostenitore ha carattere temporaneo, in quanto dura per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l’attività professionale o mantenuto il conferimento di beni.
Articolo 9
I soci onorari sono le persone fisiche le quali, a giudizio del Fondatore, abbiano contribuito con il proprio impegno politico o professionale alla realizzazione dei principi alla base della nascita della Fondazione. I soci onorari, nominati dal Fondatore, costituiscono il Comitato d’Onore della Fondazione.
CAPO TERZO
Dell’assemblea dei soci
Articolo 10
Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di giugno per deliberare il bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio e nel mese di ottobre per deliberare il bilancio preventivo per il futuro esercizio , ovvero le variazioni del bilancio in essere; le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da 2/5 almeno dei soci.
Articolo 11
Le assemblee sono indette per invito del presidente del consiglio di amministrazione.All’invito va unito l’ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l’invito stesso sono fissate dal regolamento interno.
Articolo 12
Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare con atto scritto il suo voto a un altro socio.
Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.
Articolo 13
Per la validità dell’adunanza in prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide solo con un numero di soci o delegati non inferiore al doppio di quelli dei componenti del consiglio di amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
Articolo 14
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal direttore generale.
Articolo 15
L’assemblea generale delibera i bilanci, le variazioni dei bilanci, i conti consuntivi, nonché la radiazione dei soci istituzionali e sostenitori, nonché, in sessione straordinaria, le modifiche al presente statuto.
Articolo 16
Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del consiglio di amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell’assemblea generale sono devolute al consiglio di amministrazione.
CAPO QUARTO
Delle assemblee dei soci istituzionali e sostenitori
Articolo 17
Nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del consiglio di amministrazione, i soci istituzionali e sostenitori si riuniscono, in due rispettive assemblee separate, per provvedere alla designazione dei membri del consiglio di amministrazione di propria pertinenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del presente Statuto. Qualora il numero dei soci istituzionali e sostenitori non sia superiore al doppio dei consiglieri di rispettiva designazione, compete al presidente sentire singolarmente ai soci in questione, raccoglierne gli orientamenti e le candidature, per poi provvedere, alla relativa designazione.
CAPO QUINTO
Dell’amministrazione
Articolo 18
Sono organi della Fondazione:
a) il consiglio di amministrazione
b) il presidente
c) il comitato scientifico
d) il collegio sindacale
Articolo 19
La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 4 (quattro) a 14 (quattordici) membri oltre al presidente.
I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati.
In sede di rinnovo dell’organo amministrativo alla scadenza del quinquennio, spetta al socio fondatore, nel rispetto del presente Statuto, la designazione del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei componenti del consiglio. La designazione degli altri membri compete in pari misura ai soci istituzionali e ai soci sostenitori, all’uopo riuniti in assemblea, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 17 dello Statuto o, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo, direttamente al presidente secondo le modalità e le procedure fissate sempre dal comma 2 del citato articolo.
Tutti i componenti del consiglio di amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che a essi competono e sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni riguardanti l’Osservatorio che non devono essere divulgate.
Articolo 20
Il consiglio di amministrazione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute nell’espletamento del proprio mandato.
Articolo 21
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte l’anno, per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Le adunanze straordinarie possono essere convocate per invito del presidente ogniqualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per la domanda scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti del consiglio stesso.
Articolo 22
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese con l’intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti oltre al presidente, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito emettere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.
Articolo 23
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal direttore generale e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.
Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
Articolo 24
Il consiglio di amministrazione è l’organo al quale sono riservati i poteri di gestione della Fondazione.
In particolare compete al consiglio di amministrazione:
a) determinare, con l’assistenza del direttore generale e in conformità con gli indirizzi annuali espressi dall’assemblea dei soci e i vincoli di bilancio, le attività della Fondazione;
b) nominare, su proposta del presidente, il direttore generale, nonché i due vicepresidenti, di cui uno vicario;
c) adottare il regolamento organico della Fondazione;
d) predisporre il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e le relazione sull’attività da sottoporre alla successiva approvazione dell’assemblea generale;
e) deliberare in ordine a ogni attività ritenuta necessaria e opportuna per il perseguimento delle finalità della Fondazione
f) deliberare sui contratti da stipularsi nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive
g) deliberare in ordine all’accettazione di donazioni, eredità, nonché sull’acquisto e la vendita di immobili;
h) proporre eventuali modifiche allo Statuto.
Articolo 25
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri.
Articolo 26
I componenti del consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti alla riunione che produce la delibera, ai fini della validità della costituzione dell’organo.
I componenti del consiglio di amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
a) sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall’art. 15, comma 1, della legge del 19 marzo 1990 n.55, lett. a) e b), sentenza di condanna definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
b) provvedimento, anche non definitivo, ch applica la misura di prevenzione di cui all’art. 15 comma1, lett. f) della suindicata legge;
c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell’organo del quale fanno parte, senza giustificazione.
La decadenza è pronunciata dall’assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria.
Al’interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento che lo riguarda.
Articolo 27
Il presidente della Fondazione è il presidente pro tempore della Regione Lazio o suo delegato.
Articolo 28
Il presidente ha la direzione della Fondazione. Rappresenta l’ente nei rapporti giuridici con tutti i terzi e anche in giudizio. Presiede e convoca il consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne esegue le deliberazioni, stipula i contratti e provvede sulle materie che non sono di competenza collegiale del consiglio. In particolare il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Le funzioni del presidente sono svolte a titolo gratuito.
Articolo 29
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente vicario, o on assenza di quest’ultimo, dall’altro vice presidente. Ai vice presidenti possono essere conferite specifiche attribuzioni e/o incarichi da parte del presidente, il quale può anche delegare al vice presidente vicario le funzioni e i compiti di cui all’art. 28.
Articolo 30
Il comitato d’onore è composto da soci onorari della Fondazione, nominati dal socio fondatore. Membri di diritto del comitato d’onore sono sono i presidenti emeriti della Fondazione.
Articolo 31
Il comitato scientifico è un consiglio consultivo composto da un massimo di 15 membri, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra docenti universitari, esperti, tecnici e ricercatori operanti nei settori di attività della Fondazione. Il comitato scientifico è presieduto dal presidente della Fondazione o da uno dei due vice presidenti. I componenti del comitato scientifico restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati. Il comitato scientifico si riunisce con la frequenza necessaria a seguire lo sviluppo delle attività della Fondazione su invito del direttore generale, al fine di fornire ogni utile parere e proposta richiesta dal consiglio di amministrazione. I contributi e le osservazioni formulate da parte del comitato scientifico saranno oggetto di apposita valutazione da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale, cui competono i poteri gestionali.
Articolo 32
Il collegio sindacale viene nominato dall’assemblea dei soci e si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nell’elenco dei revisori contabili, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui uno o più componenti del collegio vengano a cessare per qualsiasi motivo, l’assemblea generale provvederà alla nomina dei relativi sostituti per il residuo periodo del mandato degli altri sindaci in carica.
Articolo 33
Il collegio sindacale è l’organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché esaminando le proposte di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo. Redige altresì apposite relazioni ed effettua periodiche verifiche di cassa. I membri del collegio sindacale possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Articolo 34
Il direttore generale viene nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il mandato del direttore generale, la cui durata è pari a quella quinquennale del consiglio di amministrazione, può essere rinnovato per un ulteriore mandato su proposta del presidente e previa nomina da parte del consiglio in carica. La retribuzione e la tipologia contrattuale applicata vengono stabilite con apposita delibera del consiglio di amministrazione. Parimenti compete al presidente l’esercizio del potere di revoca anticipata del mandato del direttore generale, da formalizzarsi con deliberazione motivata ratificata dal consiglio con preavviso di almeno sei mesi.
Articolo 35
Il direttore generale amministra la Fondazione in esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente. Il direttore generale, organo di gestione della Fondazione, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della conduzione amministrativa, finanziaria e gestionale della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari. Provvede all’attuazione del programma annuale di attività sulla base delle direttive del presidente, nonché a ogni altra disposizione o adempimento da egli impartito. Il direttore generale inoltre partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e ne redige i verbali. Su espressa e specifica delega conferita per iscritto dal presidente, può inoltre esercitare le funzioni a egli attribuite in ordine all’assunzione del personale e alla stipula dei contratti.
Articolo 36
Sono materia del regolamento interno della Fondazione:
1. la pianta organica, le modalità di nomina e quanto altro concerne il personale addetto alla Fondazione;
2. le procedure organizzative interne della Fondazione;
3.l’articolazione degli uffici della Fondazione
Articolo 37
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio viene predisposto dal consiglio di amministrazione ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatta con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio.
La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità ed efficienza nel rispetto del vincolo del bilancio. Il consiglio di amministrazione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre alla successiva approvazione dell’assemblea generale.
Articolo 38
Il servizio di esazione di cassa deve essere affidato a primario istituto bancario. Nel caso che la Fondazione operi mediante un cassiere diverso non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato, secondo tariffe correnti, ad altro istituto bancario.
Articolo 39
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non muniti della firma del presidente, o in caso di delega, dal vice presidente all’uopo delegato e del direttore generale.
Articolo 40
Nel caso in cui la Fondazione venisse a trovarsi nell’impossibilità di perseguire i propri scopi, su decisione del socio fondatore, ne verrà proclamato lo scioglimento e deliberata la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altro ente a prevalente partecipazione della Regione Lazio, operante in uno dei settori di intervento della Fondazione, o in mancanza, direttamente alla Regione Lazio.
Articolo 41
Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni e le leggi vigenti in materia di fondazioni.